Con recentissima sentenza, resa lo scorso 16 gennaio nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 5770 del RGAC dell’anno 2022 , il Tribunale di Roma sez.3^ Lavoro, nella persona del Giudice dott. Dario Conte, ha dichiarato la nullità della clausola che aveva stabilito una durata infratriennale dell’incarico conferito ad un dirigente del Comune di Roma, ponendo principi importantissimi sul conferimento e soprattutto sulla revoca ante tempus degli incarichi dirigenziali.
Il ricorrente, rappresentato e difeso dai legali di fiducia della Direl, avv. Domenico Tomassetti ed avv. Michele Guzzo, ha visto affermare il diritto reclamato, secondo principi che la sentenza ribadisce e che il nostro sindacato ha sempre invocato e tutelato.
Particolarmente interessanti, e di portata generale, le articolate motivazioni della decisione, che fanno riferimento al dettato dell’art. 19, co.2 del d.lgs n.165/2001 ed alla inderogabilità della durata non inferiore a tre anni per gli incarichi dirigenziali, comunque conferiti, indipendentemente dalla durata del mandato dell’Organo che li conferisce ( nel caso in esame il Commissario Straordinario di Roma Capitolina), o dal conferimento di incarico ex art. 110, co.3 del TUEL, configurandosi, in caso contrario, un meccanismo di spoyl sistem più volte censurato dalla Corte Costituzionale.
“…. La regola della durata minima triennale, argomenta il Giudice adito, ha d’altronde, nell’insegnamento della Corte Costituzionale, addirittura fondamento costituzionale, rispondendo alla finalità di garantire ai dirigenti pubblici, soggetti a meccanismi di valutazione dai quali dipendono le loro carriere, di permanere, salve legittime ragioni di revoca, nel loro incarico, per il tempo stimato necessario a veder stimati i risultati da loro raggiunti, e nel contempo soprattutto preservando il loro statuto di autonomia….”
Comunque, anche nelle circostanze in cui la revoca anticipata dell’incarico trova legittime ragioni, l’esercizio di tale potestà da parte di un Ente non è del tutto libero ed indiscriminato.
Nel caso di esigenze di rotazione della dirigenza, in settori considerati critici dal Piano per la Prevenzione della Corruzione, il Giudicante riconosce in linea di principio il diritto all’assegnazione di un incarico di pari livello ed alla conservazione del trattamento economico in godimento fino alla scadenza triennale del precedente, escludendo che l’Amministrazione possa procedere alla revoca ante tempus restando libera di assegnare, al dirigente che ne era titolare, qualunque altro incarico, di qualunque importanza e contenuto economico, secondo un mero apprezzamento del proprio interesse.
Le argomentazioni di sentenza affrontano anche il tema della cessazione anticipata dagli incarichi in corso, a seguito di processi di riorganizzazione. Il Giudicante esclude che i Regolamenti degli Enti possano validamente prevedere che l’adozione di una nuova organizzazione comporti la redistribuzione di tutti gli incarichi, seppure mediante un “interpello generale”, ritenendo che anche in questa circostanza, e fatta eccezione ovviamente per eventuali posizioni soppresse, la revoca ante tempus non sia consentita, in ossequio alla regola che l’incarico non possa cessare prima della durata minima, se non per responsabilità dirigenziale.
“….Si insegna peraltro condivisibilmente che anche ove l’art. 13 del CCNL dirigenza enti locali 89/2001 trovi applicazione, la revoca anticipata va disposta con atto formale e motivato sulla base di ragioni attinenti il settore cui il dirigente è applicato….”
Alla illegittima revoca di un incarico con assegnazione di un altro, con posizione retributiva inferiore, consegue risarcibilità del danno.
La decisione del Giudice del Lavoro, nuovo brillante successo degli avv.ti Tomassetti e Guzzo, rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio della Direl, che vede confermati ed affermati principi di cui ha sempre chiesto e sostenuto applicazione, anche con la propria piattaforma per la contrattazione decentrata integrativa in esecuzione del CCNL F.L. 2016/18.