Statuto DIREL

FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI

ENTI LOCALI – Aderente alla CO.DIR.P.

00154 Roma – Via Prospero Alpino, 69

STATUTO

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 – Sede

La Federazione Nazionale Dirigenti degli Enti Pubblici Locali, in servizio e in quiescenza, denominata “DIREL” quale organismo sindacale unitario indipendente, apolitico ed apartitico ha sede in Roma.

 

Art. 2 – Nozioni di Enti locali

Ai fini del presente statuto per enti pubblici locali si intendono quelli territoriali ed istituzionali operanti ed aventi sede nell’ambito del Comune, della Provincia e della Regione.

 

Art. 3 – Organizzazione

La Federazione Nazionale Dirigenti degli Enti Pubblici Locali è formata dalle Strutture Regionali, Provinciali e Aziendali, ove costituite, e dalle Associazioni aderenti.

E’ consentita comunque l’adesione diretta di singoli dirigenti, funzionari con compiti direttivi ed elevate professionalità – d’ora in avanti denominati semplicemente direttivi – sia in servizio che in quiescenza.

Al fine di consentire la massima operatività alle azioni della Direl, il presente Statuto è integrato da uno o più Regolamenti applicativi che contengono le norme e le procedure fondamentali per una corretta osservanza dei principi statutari.

 

Art. 4 – Scopi

La Federazione si propone:

  1. di tutelare in ogni campo la dignità, il prestigio, il rispetto della funzione e degli interessi generali dei dirigenti e dei direttivi degli Enti Pubblici locali e di promuovere il costante miglioramento del loro stato giuridico ed economico;
  2. di coordinare l’azione dei propri organismi, stabilendo, in piena collaborazione ed intesa con essi, i criteri, gli indirizzi da seguire nella impostazione e nella risoluzione di problemi che, comunque, possono interessare i dirigenti e i direttivi degli Enti pubblici locali;
  3. di contribuire, con la preparazione professionale dei propri organizzati, al miglioramento dei servizi degli Enti pubblici locali, anche attraverso proposte di riforme ;
  4. di promuovere attività culturali, assistenziali e ricreative nell’interesse degli associati;
  5. di promuovere ogni iniziativa utile a garantire il rispetto delle pari opportunità.

TITOLO II

OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI DELLA DIREL

 

  1. 5Partecipazione ed obblighi

Gli organismi – che, ai sensi dell’art.3, costituiscono la Federazione – sono obbligati all’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, vengono adottate dai competenti Organi statutari.

In particolare, devono ispirare sempre le loro azioni alla solidarietà di categoria.

 

Art. 6 – Contributi

Gli associati pagano la quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo alla DIREL nazionale. La raccolta delle quote è effettuata a livello locale dagli organismi di cui all’art. 3. Con separato regolamento la DIREL nazionale, in accordo con i rappresentanti delle strutture locali di cui all’art. 3, stabilisce la parte delle quote associative da devolvere ai medesimi organismi per garantirne il funzionamento.

TITOLO III

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

 

Art. 7 – Organi

Sono Organi Nazionali della Federazione:

  1. il Presidente;
  2. l’Assemblea Generale;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Segretario Generale;
  5. il Collegio dei revisori dei conti;
  6. il Collegio dei Probiviri;
  7. il Tesoriere.

 

I componenti degli organi nazionali e decentrati sono considerati dirigenti sindacali ai fini dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla contrattazione o da altra fonte normativa. La Segreteria Generale, per specifiche esigenze, può nominare delegazioni di rappresentanza, commissioni, comitati e gruppi di lavoro che sono equiparati, agli effetti dei diritti e prerogative sindacali, ai componenti degli organi anzidetti.

 

Art. 8 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale e dura in carica 3 anni.

Il Presidente, organo imparziale, è garante del rispetto degli scopi della Federazione, stabiliti dall’art. 4.

Egli vigila sulla corretta osservanza ed applicazione delle norme statutarie, rappresentando al Consiglio Direttivo l’opportunità di una convocazione straordinaria dell’Assemblea Generale affinché la stessa possa valutare eventuali violazioni allo Statuto.

 

Art. 9 – Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è il massimo Organo deliberativo della Federazione ed è costituita dai rappresentanti degli Organismi di cui all’art.3, i quali dispongono di un numero di voti pari a quello dei propri iscritti.

Il numero massimo dei rappresentanti per ognuno degli organismi di cui al comma 1 non può essere superiore a quattro; ciascuna delega deve essere asseverata dal rappresentante legale.

Per partecipare all’Assemblea Generale gli organismi di cui al comma 1 devono essere in regola con il pagamento dei contributi.

I Membri del Consiglio Direttivo ed il Segretario Generale non hanno diritto di voto per l’approvazione del bilancio e della relazione su di esso.

Art. 10 – Convocazione

L’Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, per il rinnovo degli organi e per l’approvazione del bilancio e del conto consuntivo ai sensi dell’art. 23 e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo.

Essa è convocata del Consiglio Direttivo mediante avviso spedito a coloro, che hanno diritto a parteciparvi, almeno quindici giorni prima della data della riunione, con indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, nonché la determinazione degli argomenti da trattare.

 

Art. 11 – Validità dell’adunanza e delle votazioni

L’Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando i delegati presenti dispongano almeno della metà dei voti complessivi di coloro che abbiano diritto a parteciparvi, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, non tenendosi calcolo degli astenuti, salvo quanto previsto dall’art. 24.

Le modalità di votazione sono stabilite, di volta in volta, dal Presidente dell’Assemblea Generale, nominato dai delegati presenti, salvo che per la elezione delle cariche che ha luogo a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell’Assemblea Generale devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario Generale della Federazione.

 

Art. 12 – Attribuzioni dell’Assemblea Generale

Sono di competenza dell’Assemblea Generale:

  1. L’esame e la ratifica dell’attività svolta dagli Organi della Federazione;
  2. L’esame dei problemi di carattere generale e di maggiore rilievo che interessano i dirigenti e i direttivi degli Enti Pubblici Locali;
  3. La determinazione delle direttive di massima da seguirsi per il conseguimento delle finalità statutarie;
  4. L’esame e l’approvazione del bilancio preventivo e del conto finanziario;
  5. L’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
  6. Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Federazione.

 

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 20 membri eletti dall’Assemblea Generale e dai Segretari delle strutture regionali, membri di diritto e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è sufficiente, in prima convocazione, la presenza dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso e, in seconda convocazione, è sufficiente la presenza dì un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunirà in seconda convocazione tre ore dopo che sia stata dichiarata deserta la prima convocazione.

Sono ammesse le rappresentanze per delega fino ad un massimo di tre consiglieri per ciascun delegato.

 

Art. 14 – Incompatibilità

La carica di componente del Consiglio Direttivo della DIREL è incompatibile con quella di componente di organi esecutivi e di segreterie nazionali di partiti o di movimenti politici e di parlamentare.

 

Art. 15 –Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede:

  1. ad eseguire le deliberazioni dell’Assemb1ea Generale;.
  2. a fissare la data di convocazione dell’Assemblea Generale in via ordinaria ed a convocarla, anche su richiesta del Presidente, in via straordinaria;
  3. a proporre all’Assemblea Generale le eventuali modifiche dello Statuto;
  4. a predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale;
  5. a stabilire l’organizzazione interna sulla scorta delle direttive di massima deliberate dall’Assemblea Generale;
  6. ad eleggere il Segretario Generale;
  7. ad eleggere il Vice Segretario Generale Vicario e tre Vice Segretari Generali nel suo seno.Gli stessi ed il Segretario Generale costituiscono la Segreteria Generale;
  8. a nominare il Tesoriere;
  9. a coordinare ed indirizzare l’attività degli organismi di cui all’art. 3;
  10. a promuovere tutto quanto sia opportuno per il conseguimento dei fini statutari anche nei confronti degli organismi di cui all’art. 3;
  11. commissariare gli organismi di cui all’art. 3 in caso di gravi inadempienze rispetto agli obblighi ed ai fini statutari;
  12. a fissare la misura dei contributi di cui all’art. 6.

 

Art. 16 – Segretario Generale

Il Segretario Generale rappresenta la Federazione, a tutti gli effetti di legge, di fronte a qualsiasi Ente ed Autorità; attua le determinazioni adottate dal Consiglio Direttivo o deliberate dall’Assemblea Generale; propone la soluzione e gli interventi che ritiene utili al pratico conseguimento degli scopi statutari nonché al regolare, ordinato funzionamento della Federazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo fissando il giorno, il luogo e l’ora della riunione nonché le materie da trattare.

Il Segretario Generale può assumere, in caso di urgenza, iniziative su questioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso.

Il Vice Segretario Generale Vicario sostituisce il Segretario Generale nei casi di assenza o impedimento.

 

Art. 17 – Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Esso vigila sulla tenuta dei documenti contabili riguardanti la gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce, con relazione sul conto consuntivo all’Assemblea Generale.

 

Art. 18 –Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Segretario Generale, sentita la Segreteria Generale, rimette ad esso le questioni di particolare gravità a seguito di comportamenti di iscritti, anche titolari di cariche sindacali, contrari ai doveri statutari.

Può irrogare sanzioni quali il richiamo, la censura, la decadenza dall’iscrizione.

 

Art. 19 – Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 15 punto 8), è responsabile:

  • della corretta gestione economica e contabile;
  • dello svolgimento delle incombenze amministrative e fiscali previste per legge;
  • della predisposizione della bozza di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

 

Art. 20 – Organismi locali

Costituiscono organismi locali della DIREL, anche ai fini della normativa di cui allo Statuto dei lavoratori ed in particolare dell’art.28 della legge n.300/70, quelli individuati dall’art.3, operanti in ambito territoriale.

TITOLO IV

ENTRATE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 21 – Entrate

Le entrate della Federazione sono costituite:

  1. da contributi annui di cui al precedente articolo 6;
  2. da qualunque altra erogazione e da lasciti che i soci e terzi facciano alla Federazione a qualsiasi titolo e causa, ivi compresi proventi da sponsorizzazioni;
  3. dagli eventuali interessi patrimoniali e finanziari.

 

Art. 22 – Patrimonio

Il patrimonio della Federazione è costituito dalle eventuali eccedenze attive della gestione annuale risultanti dal bilancio, dopo che sia stato provveduto all’accantonamento dei fondi di quiescenza per il personale dipendente nonché dai beni mobili ed immobili e dalle somme accantonate per qualsiasi scopo (eccetto il fondo per la quiescenza del personale) sino a quando non siano state erogate.

 

Art. 23 – Bilancio

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo i quali, con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori, sono presentati alla discussione ed alle relative delibere dell’Assemblea Generale.

TITOLO V

MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

 

Art. 24 – Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni da apportarsi al presente Statuto devono essere deliberate dall’Assemblea Generale con il voto favorevole di delegati che dispongano di almeno due terzi dei voti rappresentati.

Art. 25 – Scioglimento

Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato dalla Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno quattro quinti del totale dei voti rappresentati.

 

Art. 26 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI D’ATTUAZIONE E TRANSITORIE

 

Art. 27 – Efficacia dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore non appena votato dall’Assemblea Generale.

 

Approvato dall’Assemblea Generale nella seduta del 15 marzo 2013

 

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