LIQUIDAZIONE DEL TFS: IL PRIMO GENNAIO 1996 È UNA DATA SPARTIACQUE?
Secondo la Corte “la giurisprudenza ha già chiarito che, ai fini della determinazione dell’indennità premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali, non deve tenersi conto della retribuzione di posizione, neanche ove tale emolumento integri parte fissa del globale trattamento retributivo del
lavoratore, giacché l'indennità per le funzioni dirigenziali non rientra fra gli emolumenti specificamente indicati dall’art. 11, comma 5, della legge n. 152 del 1968, né può considerarsi come componente dello stipendio nel senso adoperato da tale norma…”
E ancora “la retribuzione contributiva, alla quale per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell’art. 4 della legge n. 152 del 1968, l’indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, comma 5, della legge citata; si tratta di una elencazione tassativa e nella quale la dizione “stipendio o salario” richiede una interpretazione restrittiva, limitata alle sole sue componenti oggetto di specifica menzione, come gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e il valore degli assegni in natura.
Pertanto, solo per i lavoratori assunti a partire dal 1 gennaio 1996 è previsto che i trattamenti di fine servizio siano regolati secondo le disposizioni del codice civile, con conseguente superamento della struttura previdenziale dei trattamenti contemplati dalla disciplina pubblicistica.
La Corte ha rigettato il ricorso
Questa sentenza si insinua in un dibattito giurisprudenziale che fa riferimento al concetto di stipendio rispetto ad una normativa del 1968 che, ovviamente, non poteva conoscere l’istituto della retribuzione di posizione, introdotto per la prima volta dal dpr 332/1990 (allora chiamata indennità di funzione dirigenziale).
Sarà onere del legislatore intervenire per superare l’interpretazione discriminatoria data dalla Corte della Legge n.152/1968 in rapporto ai CCNL temporalmente successivi alla legge stessa?
Direts unitamente a Confedir intende seguire con attenzione le eventuali conseguenze potenziali di questa sentenza assumendo le iniziative più opportune.